A ben vedere, analoga conclusione vale nella misura in cui la reclamante si oppone alla produzione di quanto richiesto, obiettando che il convenuto non è né suo azionista né suo beneficiario economico, bensì solo un suo dipendente al quale versava uno stipendio mensile (reclamo, pag. 2 nel mezzo). Ne consegue che il reclamo, da questo punto di vista, non evidenzia né un accertamento manifestamente errato dei fatti né un accertamento errato del diritto. In quanto infondato, esso va quindi respinto.