Il Pretore ha ritenuto che la società ha una propria entità giuridica a sé stante e indipendente da quella degli azionisti e che, poiché i documenti richiesti non riguardavano questi ultimi, il loro consenso era irrilevante (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo). Ora, in merito la reclamante non obietta alcunché, anzi sottoscrive in modo esplicito la conclusione del primo giudice (reclamo, pag. 3 in alto). Giova peraltro rilevare che l'interessata, non accenna nemmeno al “segreto” che intende e pretende salvaguardare. Nelle sue osservazioni 9 maggio 2017, presentate per suo nome e conto dal convenuto, quest'ultimo indicava che: