La reclamante ribadisce che i suoi azionisti sono contrari alla divulgazione dei documenti richiesti in edizione dall'istante in quanto significava rendere accessibili informazioni confidenziali, mettendola in difficoltà nei loro confronti (reclamo, pag. 2 nel mezzo). Il Pretore ha ritenuto che la società ha una propria entità giuridica a sé stante e indipendente da quella degli azionisti e che, poiché i documenti richiesti non riguardavano questi ultimi, il loro consenso era irrilevante (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo). Ora, in merito la reclamante non obietta alcunché, anzi sottoscrive in modo esplicito la conclusione del primo giudice (reclamo, pag. 3 in alto).