Il Pretore ha accertato che amministratore unico di RE 1 è il convenuto (decisione impugnata, pag. 1), che trattandosi di un'entità giuridica propria i soci azionisti non dovevano autorizzare la produzione di documenti societari, che la semplice dichiarazione della società secondo cui i documenti richiesti non contenevano informazioni circa il reddito in capo al convenuto era ininfluente, che eventuali ripercussioni professionali sul convenuto erano un argomento che spettava semmai a quest'ultimo sollevare, che in ogni caso prevalente era l'accertamento di possibili vantaggi economici elargiti dalla società al convenuto e che, in realtà, l'istanza di edizione era ben circostanziata e