{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-61_2018-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125262&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9c678edcbe3e8c8b84929a6c050107fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.04.2018 13.2017.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione che obbliga un terzo a produrre documenti con la comminatoria delle sanzioni di legge in caso di rifiuto indebito a cooperare. 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Nelle sue osservazioni 9 maggio 2017, presentate per suo nome e conto dal convenuto, quest'ultimo indicava che: “In veste di amministratore unico sono tenuto a svolgere le mie mansioni con diligenza, fedeltà e confidenzialità. La divulgazione di informazioni riguardanti gli azionisti si pone in contrasto con i miei obblighi di mandatario” (fascicolo “edizione di documenti da RE 1”). Se non che, all'udienza 21 marzo 2017 lo stesso convenuto precisava che l'amministrazione di tutte le società - fra cui appunto anche quella di RE 1 - veniva esercitata tramite la società __________ Sagl (verbale, pag. 2 verso il basso). Di modo che è semmai a carico di quest'ultima che sussistono degli “obblighi di mandatario”, tesi questa sostenuta da __________ Sagl medesima nella relativa e parallela istanza di edizione di documenti a suo carico (fascicolo “edizione di documenti da __________ Sagl”: osservazioni 9 maggio 2017) e che, peraltro, è oggetto di odierno separato giudizio da parte di questa Camera (inc. n. 13.2017.60). Sicché, nell'esito il giudizio del Pretore risulta condivisibile anche laddove ha ritenuto che dell'argomento “mandato” si potesse semmai prevalere il convenuto (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo), invero a nome e per conto di __________ Sagl, in luogo della qui reclamante. A ben vedere, analoga conclusione vale nella misura in cui la reclamante si oppone alla produzione di quanto richiesto, obiettando che il convenuto non è né suo azionista né suo beneficiario economico, bensì solo un suo dipendente al quale versava uno stipendio mensile (reclamo, pag. 2 nel mezzo). Ne consegue che il reclamo, da questo punto di vista, non evidenzia né un accertamento manifestamente errato dei fatti né un accertamento errato del diritto. In quanto infondato, esso va quindi respinto.\n6. La reclamante afferma pure che i documenti richiesti in edizione non possono avere rilevanza giuridica ai fini della vertenza in esame, giacché né l'istanza di edizione né la motivazione del Pretore specificano cosa era da intendere per “pretesi redditi percepiti dal signor RA 1”, suo amministratore unico, e l'attinenza di questi stessi documenti con le entrate di quest'ultimo (reclamo, pag. 2 in basso e 3 in alto). Il Pretore ha tuttavia rilevato che l'istante mirava appunto a provare che, oltre allo stipendio, il marito percepiva altri vantaggi economici dalla società, che la semplice dichiarazione contraria della società reclamante non bastava a dimostrare il contrario e che, in ogni caso, l'accertamento di tali fatti era prevalente rispetto agli interessi della società medesima (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo). E, di fatto, gli argomenti della reclamante non sovvertono in alcun modo queste sue conclusioni. Lasciare poi intendere che la definizione “vantaggi economici” sia troppo generica e non sufficientemente comprensibile pare, a ben vedere, poco serio e finanche pretestuoso. Giova peraltro osservare che la direzione del processo spetta al giudice (art. 124 CPC) e che, a fronte delle debite allegazioni e contestazioni delle parti, è suo compito individuare i fatti controversi oggetto di prova e valutare quali fra i mezzi di prova notificati sono quelli pertinenti (art. 150 e 152 CPC), fermo restando poi l'eventuale accertamento d'ufficio di determinati fatti (art. 153 CPC). La mera opinione contraria del terzo non ha, da questo punto di vista, rilevanza alcuna.\n7. Tutto ciò considerato, è invano che la reclamante rimprovera al Pretore di non avere correttamente ponderato gli interessi in gioco, ovvero che quello di produrre i bilanci, i conti economici e gli estratti conto a lei intestati dal 1° gennaio 2015 chiesti in edizione sia preponderante rispetto a quello di mantenere confidenziali e riservate le informazioni ivi contenute e che la riguardavano (reclamo, pag. 3). In assenza di elementi tali a sostegno di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di un accertamento errato del diritto, il reclamo va, una volta di più, respinto poiché infondato.\n8. Per non pregiudicare i propri interessi degni di protezione e salvaguardare le informazioni confidenziali contenute nei documenti a lei riferiti e relativi al suo stato economico e a suoi pretesi clienti la reclamante reputa imprescindibili dei provvedimenti giusta l'art. 156 CPC, e meglio nel senso di riservare al solo Pretore l'accesso ai bilanci, conti economici ed estratti conto da produrre, richiesta che formula a titolo subordinato (reclamo, pag. 3 nel mezzo)."}