{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-61_2018-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125262&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9c678edcbe3e8c8b84929a6c050107fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.04.2018 13.2017.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione che obbliga un terzo a produrre documenti con la comminatoria delle sanzioni di legge in caso di rifiuto indebito a cooperare. 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Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\nIl Pretore ha accertato che amministratore unico di RE 1 è il convenuto (decisione impugnata, pag. 1), che trattandosi di un'entità giuridica propria i soci azionisti non dovevano autorizzare la produzione di documenti societari, che la semplice dichiarazione della società secondo cui i documenti richiesti non contenevano informazioni circa il reddito in capo al convenuto era ininfluente, che eventuali ripercussioni professionali sul convenuto erano un argomento che spettava semmai a quest'ultimo sollevare, che in ogni caso prevalente era l'accertamento di possibili vantaggi economici elargiti dalla società al convenuto e che, in realtà, l'istanza di edizione era ben circostanziata e specifica (decisione impugnata, pag. 2).\nLa reclamante obietta che i documenti a lei richiesti contengono informazioni confidenziali, che gli stessi non hanno rilevanza giuridica nella vertenza coniugale che oppone il convenuto alla moglie, che gli azionisti si oppongono alla divulgazione di tali informazioni, che il convenuto è un suo dipendente senza partecipazioni societarie, che i pretesi vantaggi economici non sono stati specificati, che il Pretore non ha giustificato in diritto perché i documenti societari potrebbero dare indicazioni in merito al convenuto (reclamo, pag. 2) e che il Pretore ha ponderato in modo errato gli interessi in gioco (reclamo, pag. 3). In via subordinata la reclamante chiede che i bilanci, i conti economici e gli estratti conto dal 1° gennaio 2015 siano assunti previa adozione di provvedimenti giusta l'art. 156 CPC nel senso di consentirne l'accesso al solo Pretore (reclamo, pag. 3).\n4. Giusta l'art. 166 cpv. 1 lett. a CPC il terzo può rifiutarsi di cooperare all'accertamento di fatti che potrebbero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina al rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente, rispettivamente nei casi in cui egli si rendesse colpevole della violazione di un segreto secondo l'articolo 321 CP (cpv. 1 lett. b). Il terzo detentore di altri segreti protetti dalla legge può poi rifiutarsi di collaborare se rende verosimile che l'interesse al mantenimento di quel segreto prevale su quello all'accertamento della verità (art. 166 cpv. 2 CPC). Giusta il cpv. 2, il terzo non rivendica la protezione di un proprio segreto bensì quella di un segreto affidatogli da altri e che egli è tenuto a salvaguardare (E.F.Schmid, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 163 e n. 18 ad art. 166).\n4.1 Non generano un segreto protetto ai sensi dell'art. 166 cpv. 2 CPC, le clausole contrattuali di confidenzialità che non trovano nel contempo corrispondenza in un dovere di segretezza previsto dalla legge (Trezzini, op. cit., n. 50 ad art. 166; E.F.Schmid, op. cit., n. 49 ad art. 160 e n. 18 ad art. 166; Hasenböhler, op. cit., n. 79 ad art. 166; Rüetschi, op. cit., n. 58 ad art. 166). Parte della dottrina riconosce un diritto “relativo” di rifiuto a cooperare giusta l'art. 166 cpv. 2 CPC a persone vincolate dall'obbligo di confidenzialità in virtù di norme del diritto civile, fra cui il mandato (art. 398 CO) (sentenza del TF 4A_63/2016 del 10 ottobre 2016 consid. 5.2.1 con rinvii; E.F.Schmid, op. cit., n. 8d ad art. 163 e n. 18 ad art. 166; Hasenböhler, op. cit., n. 73 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 14 ad art. 163 e n. 33 ad art. 166; H.Schmid, in: Kurzkommentar ZPO, 2a ed., 2014, n. 18 ad art. 163 e n. 10 ad art 166).\n4.2 Il diritto “relativo” di rifiuto di cooperare, teso a evitare conflitti di coscienza e d'interesse, va motivato e reso verosimile (Messaggio n. 06.062, op. cit., pag. 6690; E.F.Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 8 ad art. 166) e meglio, per quanto attiene il cpv. 2, si tratta di rendere verosimile che il mantenimento del segreto è preminente rispetto all'accertamento della verità (E.F.Schmid, op. cit., n. 17 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 33 ad art. 166). Trattandosi dell'edizione di documenti, l'istante deve dal canto suo precisare, nel limite del possibile, con sufficiente chiarezza cosa produrre per non incorrere in una domanda d'investigazione o “fishing expedition”, che resta illegale (Trezzini, op. cit., n. 42 ad art. 160; E.F.Schmid, op. cit., n. 23 seg. ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 13 ad art. 160; Rüetschi, op. cit., n. 16 ad art. 160).\n5. La reclamante ribadisce che i suoi azionisti sono contrari alla divulgazione dei documenti richiesti in edizione dall'istante in quanto significava rendere accessibili informazioni confidenziali, mettendola in difficoltà nei loro confronti (reclamo, pag. 2 nel mezzo). Il Pretore ha ritenuto che la società ha una propria entità giuridica a sé stante e indipendente da quella degli azionisti e che, poiché i documenti richiesti non riguardavano questi ultimi, il loro consenso era irrilevante (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo)."}