, n. 28 segg. e nota 4005 ad art. 156). 8. Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello la tassa di giustizia è stabilita in applicazione dell'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e dell'art. 14 LTG (minimo di fr. 100.– e massimo di fr. 10'000.–). Essa è fissata in fr. 400.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la questione delle ripetibili, non essendo state raccolte osservazioni al reclamo. Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 23 maggio 2017 di RE 1 è respinto.