La questione potrà nondimeno essere riproposta e sostanziata dalla reclamante, e quindi di riflesso esaminata e decisa dal Pretore, contestualmente alla produzione dei suddetti documenti: il primo giudice avrà così modo di visionare gli estratti dei conti dal 1° gennaio 2015 in poi intestati alla reclamante alla luce delle argomentazioni che questa riterrà opportuno invocare e spiegare, di appurare l'effettiva esistenza di interessi degni di protezione giusta l'art. 156 CPC e la necessità di provvedimenti a loro tutela in applicazione di questa norma e, se del caso, di individuare il tipo di misura adeguata che in concreto s'impone (vari esempi in: Trezzini, op. cit., n. 28 segg.