In siffatte circostanze, risulta vano il rimprovero al Pretore di non avere correttamente ponderato gli interessi in gioco, ovvero che nella fattispecie in esame quello ad accedere agli estratti dei conti a lei intestati era preminente se rapportato al suo interesse a mantenere confidenziali informazioni riguardanti propri clienti (reclamo, pag. 3). Sicché, una volta di più, nulla indica che il giudizio impugnato sia costitutivo di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di un accertamento errato del diritto. Il reclamo va così respinto poiché infondato.