La reclamante sembra non considerare che nella fattispecie in esame rilevante non è tanto il “flusso economico societario” fine a sé stesso, bensì e semmai l'incidenza di questi beni sulla situazione finanziaria del convenuto. E, nel contesto di una procedura di protezione dell'unione coniugale che vede quest'ultimo, suo unico socio e gerente, coinvolto, pretendere che ciò non sia affatto importante è poco serio e sfiora addirittura il pretesto.