Ha quindi soggiunto che l'istanza mirava ad appurare se, oltre allo stipendio, la reclamante concedeva al convenuto altri vantaggi economici sotto forma di pagamenti diretti o assunzione di spese, fatti questi il cui accertamento era preponderante rispetto all'obbligo contrattuale di confidenzialità da lei eccepito (decisione impugnata, pag. 2 verso l'altro). La reclamante sembra non considerare che nella fattispecie in esame rilevante non è tanto il “flusso economico societario” fine a sé stesso, bensì e semmai l'incidenza di questi beni sulla situazione finanziaria del convenuto.