E, a ben vedere, tale suo obbligo sussiste semmai nei confronti dei soci delle singole società amministrate (fascicolo “edizione di documenti da RE 1”: “modello di contratto di mandato standard” annesso alle osservazioni 9 maggio 2017, pag. 1 in alto) ma non delle società medesime che la reclamante era tenuta a costituire, gestire ed amministrare (fascicolo “edizione di documenti da RE 1”: “modello di contratto di mandato standard” annesso alle osservazioni del 9 maggio 2017, pag. 1 n. 1 e pag. 2 n. 5). Di modo che, da questo punto di vista, in difetto di un accertamento manifestamente errato dei fatti rispettivamente di un accertamento errato del diritto, la censura è infondata.