La citata clausola contrattuale di confidenzialità stabilisce poi che “il mandatario si impegna a mantenere il massimo riserbo su tutte le circostanze apprese nell'adempimento del suo mandato, nonché riguardo al contratto di mandato e in particolare a non rivelare a terzi il nome del mandante, i dati economici della mandante, se non nei limiti di legge ed in particolare nel punto 9 sopracitato” (fascicolo “edizione di documenti da RE 1”: “modello di contratto di mandato standard” annesso alle osservazioni del 9 maggio 2017, pag. 3 n. 11). E, a ben vedere, tale suo obbligo sussiste semmai nei confronti dei soci delle singole società amministrate (fascicolo “edizione di documenti da RE 1”: