Ora, la reclamante non contesta affatto questa circostanza, che peraltro trova conferma nel relativo verbale agli atti (verbale d'udienza 21 marzo 2017, pag. 2). La citata clausola contrattuale di confidenzialità stabilisce poi che “il mandatario si impegna a mantenere il massimo riserbo su tutte le circostanze apprese nell'adempimento del suo mandato, nonché riguardo al contratto di mandato e in particolare a non rivelare a terzi il nome del mandante, i dati economici della mandante, se non nei limiti di legge ed in particolare nel punto 9 sopracitato” (fascicolo “edizione di documenti da RE 1”: