La reclamante invoca la clausola di confidenzialità contenuta nel contratto di mandato da lei sottoscritto con ognuno dei propri clienti. Gli estratti dei suoi conti sottostavano appunto all'obbligo di riserbo e di segreto ivi sancito e che nei loro confronti si era impegnata a mantenere, in quanto potevano includere - fra l'altro - proprio il nome di quei clienti, con il rischio per lei di incorrere in possibili sanzioni civili (reclamo, pag. 2 in basso). In merito il Pretore ha rilevato che i clienti della reclamante erano società da lei amministrate e che i relativi nomi erano già emersi nel corso dell'udienza tenutasi il 21 marzo 2017 (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo).