, n. 33 ad art. 166). Trattandosi dell'edizione di documenti, l'istante deve dal canto suo precisare, nel limite del possibile, con sufficiente chiarezza cosa produrre per non incorrere in una domanda d'investigazione o “fishing expedition”, che resta illegale (Trezzini, op. cit., n. 42 ad art. 160; E.F.Schmid, op. cit., n. 23 seg. ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 13 ad art. 160; Rüetschi, op. cit., n. 16 ad art. 160). 5. La reclamante invoca la clausola di confidenzialità contenuta nel contratto di mandato da lei sottoscritto con ognuno dei propri clienti.