postula ora l'annullamento di questa decisione e la reiezione della domanda di edizione. In via subordinata chiede che l'istanza di edizione sia parzialmente ammessa nel senso che, per mantenere confidenziali gli estratti dei conti a lei intestati, l'accesso ai medesimi sia limitato al Pretore ad esclusione delle parti. Il reclamo non è stato notificato alle controparti. Considerando in diritto: 1. L'art. 167 cpv. 3 CPC prevede l'impugnabilità delle decisioni emanate dal giudice nei confronti di un terzo che si rifiuta indebitamente di cooperare.