{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-60_2018-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125260&nX40_KEY=4710920&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cd62db1a14133a62680919c7273366fa"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["13.2017.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.04.2018 13.2017.60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione che obbliga un terzo a produrre documenti con la comminatoria delle sanzioni di legge in caso di rifiuto indebito a cooperare. Provvedimenti a tutela di interessi degni di protezione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 19:34:37", "Checksum": "ea4c3bed4f55713e7970ae4ccc9b11d3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.04.2018 13.2017.60\nRegesto:\nReclamo contro decisione che obbliga un terzo a produrre documenti con la comminatoria delle sanzioni di legge in caso di rifiuto indebito a cooperare. Provvedimenti a tutela di interessi degni di protezione\n\n\n7.1 Pur avendo fini distinti, tra diritti di rifiuto di cooperare (art. 163 a 167 CPC) e provvedimenti a tutela di interessi degni di protezione (art. 156 CPC) sussiste una certa reciprocità e interazione (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 156; Hasenböhler, op. cit., n. 4 seg. ad art. 156; Leu, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 2 seg. ad art. 156; Higi, op. cit., n. 33 ad art. 166; H. Schmid, op. cit., n. 1 ad art. 156; Brönnimann, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 5 seg. ad art. 156): dei provvedimenti adottati in applicazione dell'art. 156 CPC possono così entrare in considerazione laddove il rifiuto di cooperare non è giustificato da un interesse al mantenimento di un segreto giusta l'art. 163 cpv. 2 e 166 cpv. 2 CPC, e quindi essere in questo contesto richiesti. Colui che rivendica misure di tutela ai sensi dell'art. 156 CPC - di regola l'intervento d'ufficio del giudice s'impone quando l'interessato non è nelle condizioni di farlo - deve sostanziare l'esistenza di un concreto ed effettivo pericolo - un rischio solo teorico non è sufficiente - dell'interesse degno di protezione che invoca (Hasenböhler, op. cit., n. 9 e 11 ad art. 156; Leu, op. cit., n. 12 e 14 ad art. 156; Guyan, in: Basler Kommentar, 3a ed., 2017, n. 4 ad art. 156; H. Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 156; Brönnimann, op. cit., n. 13 ad art. 156).\n7.2 In concreto la richiesta, formulata per la prima volta davanti a questa Camera è nuova e sottostà quindi, in questa sede di giudizio, al divieto sancito dall'art. 326 cpv. 1 CPC. La questione potrà nondimeno essere riproposta e sostanziata dalla reclamante, e quindi di riflesso esaminata e decisa dal Pretore, contestualmente alla produzione dei suddetti documenti: il primo giudice avrà così modo di visionare gli estratti dei conti dal 1° gennaio 2015 in poi intestati alla reclamante alla luce delle argomentazioni che questa riterrà opportuno invocare e spiegare, di appurare l'effettiva esistenza di interessi degni di protezione giusta l'art. 156 CPC e la necessità di provvedimenti a loro tutela in applicazione di questa norma e, se del caso, di individuare il tipo di misura adeguata che in concreto s'impone (vari esempi in: Trezzini, op. cit., n. 28 segg. e nota 4005 ad art. 156).\n8. Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello la tassa di giustizia è stabilita in applicazione dell'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e dell'art. 14 LTG (minimo di fr. 100.– e massimo di fr. 10'000.–). Essa è fissata in fr. 400.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la questione delle ripetibili, non essendo state raccolte osservazioni al reclamo.\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 23 maggio 2017 di RE 1 è respinto.\n2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione (unitamente al reclamo 23 maggio 2017 alle controparti):\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}