{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-60_2018-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125260&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cd62db1a14133a62680919c7273366fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.04.2018 13.2017.60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione che obbliga un terzo a produrre documenti con la comminatoria delle sanzioni di legge in caso di rifiuto indebito a cooperare. 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La citata clausola contrattuale di confidenzialità stabilisce poi che “il mandatario si impegna a mantenere il massimo riserbo su tutte le circostanze apprese nell'adempimento del suo mandato, nonché riguardo al contratto di mandato e in particolare a non rivelare a terzi il nome del mandante, i dati economici della mandante, se non nei limiti di legge ed in particolare nel punto 9 sopracitato” (fascicolo “edizione di documenti da RE 1”: “modello di contratto di mandato standard” annesso alle osservazioni del 9 maggio 2017, pag. 3 n. 11). E, a ben vedere, tale suo obbligo sussiste semmai nei confronti dei soci delle singole società amministrate (fascicolo “edizione di documenti da RE 1”: “modello di contratto di mandato standard” annesso alle osservazioni 9 maggio 2017, pag. 1 in alto) ma non delle società medesime che la reclamante era tenuta a costituire, gestire ed amministrare (fascicolo “edizione di documenti da RE 1”: “modello di contratto di mandato standard” annesso alle osservazioni del 9 maggio 2017, pag. 1 n. 1 e pag. 2 n. 5). Di modo che, da questo punto di vista, in difetto di un accertamento manifestamente errato dei fatti rispettivamente di un accertamento errato del diritto, la censura è infondata.\n6. Obietta la reclamante che il suo flusso economico è comprovato dai bilanci societari e dai conti economici 2015 e 2016 già prodotti, e che la documentazione agli atti era sufficiente per dimostrare i fatti all'origine della richiesta di edizione. Questa poi - a suo dire - rappresentava una “fishing expedition” in quanto non era specificato in dettaglio cosa era da intendere per benefici concessi al convenuto e la loro rilevanza nel contesto della vertenza di misure a protezione dell'unione coniugale (reclamo, pag. 3 nel mezzo). Se non che il Pretore ha anzitutto evidenziato che tutte le quote sociali della reclamante erano detenute dal convenuto e che questi ne era socio gerente con firma individuale. Ha quindi soggiunto che l'istanza mirava ad appurare se, oltre allo stipendio, la reclamante concedeva al convenuto altri vantaggi economici sotto forma di pagamenti diretti o assunzione di spese, fatti questi il cui accertamento era preponderante rispetto all'obbligo contrattuale di confidenzialità da lei eccepito (decisione impugnata, pag. 2 verso l'altro).\nLa reclamante sembra non considerare che nella fattispecie in esame rilevante non è tanto il “flusso economico societario” fine a sé stesso, bensì e semmai l'incidenza di questi beni sulla situazione finanziaria del convenuto. E, nel contesto di una procedura di protezione dell'unione coniugale che vede quest'ultimo, suo unico socio e gerente, coinvolto, pretendere che ciò non sia affatto importante è poco serio e sfiora addirittura il pretesto. Giova peraltro osservare che la direzione del processo spetta al giudice (art. 124 CPC) e che, a fronte delle debite allegazioni e contestazioni delle parti, è suo compito individuare i fatti controversi oggetto di prova e valutare quali fra i mezzi così notificati sono quelli pertinenti (art. 150 e 152 CPC), fermo restando poi l'eventuale accertamento d'ufficio di determinati fatti (art. 153 CPC). L'opinione contraria del terzo non ha, da questo punto di vista, rilevanza alcuna. Proprio il fatto che sia stato specificato che per vantaggi economici erano da intendersi sia dei pagamenti diretti sia l'assunzione di spese, basta poi ad inficiare qualsiasi ipotesi di “fishing expedition”, censura formulata peraltro in modo generico e acritico e quindi comunque inammissibile. In siffatte circostanze, risulta vano il rimprovero al Pretore di non avere correttamente ponderato gli interessi in gioco, ovvero che nella fattispecie in esame quello ad accedere agli estratti dei conti a lei intestati era preminente se rapportato al suo interesse a mantenere confidenziali informazioni riguardanti propri clienti (reclamo, pag. 3). Sicché, una volta di più, nulla indica che il giudizio impugnato sia costitutivo di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di un accertamento errato del diritto. Il reclamo va così respinto poiché infondato.\n7. La reclamante afferma invero che vi era anche un altro interesse ad accedere agli estratti dei conti a lei intestati e a conoscere quindi la sua clientela. In effetti il compagno dell'istante esercitava la professione di fiduciario, svolgendo quindi un'attività concorrente: la stessa istante aveva peraltro già incaricato quest'ultimo di indagare sulle entrate del convenuto (reclamo, pag. 3 in alto). Sicché, a tutela dell'interesse degno di protezione a che siano salvaguardate informazioni confidenziali concernenti propri clienti, la reclamante reputa imprescindibili dei provvedimenti giusta l'art. 156 CPC, e meglio nel senso di riservare al solo Pretore l'accesso agli estratti conto da produrre, richiesta che qui formula a titolo subordinato (reclamo, pag. 3 in basso)."}