{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-60_2018-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125260&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cd62db1a14133a62680919c7273366fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.04.2018 13.2017.60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione che obbliga un terzo a produrre documenti con la comminatoria delle sanzioni di legge in caso di rifiuto indebito a cooperare. 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Provvedimenti a tutela di interessi degni di protezione\n\n\nIl Pretore ha accertato che socio e gerente di RE 1 è il convenuto (decisione impugnata, pag. 1), che gli estratti conto dei conti a lei richiesti erano tesi ad appurare se il convenuto traeva dei vantaggi economici, che ciò era preponderante rispetto ai motivi di opposizione da lei addotti e che, in particolare, i pretesi clienti da tutelare erano società da lei amministrate il cui nominativo già era emerso in corso d'udienza 21 marzo 2017 ed era quindi noto (decisione impugnata, pag. 2).\nLa reclamante obietta che nei suoi documenti bancari figurano i nomi di propri clienti ai quali è legata da un vincolo di confidenzialità sancito da relativi contratti di mandato (reclamo, pag. 2), che a tali informazioni potrebbe fra l'altro accedere il compagno dell'istante attivo quale fiduciario e quindi in concorrenza con il convenuto, che i documenti bancari non erano determinanti per accertare i vantaggi economici di quest'ultimo trattandosi di fatti desumibili dai bilanci e conti economici 2015 e 2016 prodotti e dagli altri documenti agli atti, che pertanto non vi era un interesse preponderante per giustificare la produzione dei suoi estratti bancari, che la ponderazione degli interessi in gioco da parte del Pretore era quindi errata e che, per finire, la richiesta costituiva una “fishing expedition” (reclamo, pag. 3). In via subordinata la reclamante chiede che gli estratti conto siano assunti previa adozione di provvedimenti giusta l'art. 156 CPC nel senso di consentirne l'accesso al solo Pretore (reclamo, pag. 3).\n4. Giusta l'art. 166 cpv. 1 lett. a CPC il terzo può rifiutarsi di cooperare all'accertamento di fatti che potrebbero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina al rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente, rispettivamente nei casi in cui egli si rendesse colpevole della violazione di un segreto secondo l'articolo 321 CP (cpv. 1 lett. b). Il terzo detentore di altri segreti protetti dalla legge può poi rifiutarsi di collaborare se rende verosimile che l'interesse al mantenimento di quel segreto prevale su quello all'accertamento della verità (art. 166 cpv. 2 CPC). Giusta il cpv. 2, il terzo non rivendica la protezione di un proprio segreto bensì quella di un segreto affidatogli da altri e che egli è tenuto a salvaguardare (E.F.Schmid, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 163 e n. 18 ad art. 166).\n4.1 Non generano un segreto protetto ai sensi dell'art. 166 cpv. 2 CPC, le clausole contrattuali di confidenzialità che non trovano nel contempo corrispondenza in un dovere di segretezza previsto dalla legge (Trezzini, op. cit., n. 50 ad art. 166; E.F.Schmid, op. cit., n. 49 ad art. 160 e n. 18 ad art. 166; Hasenböhler, op. cit., n. 79 ad art. 166; Rüetschi, op. cit., n. 58 ad art. 166). Parte della dottrina riconosce un diritto “relativo” di rifiuto a cooperare giusta l'art. 166 cpv. 2 CPC a persone vincolate dall'obbligo di confidenzialità in virtù di norme del diritto civile, fra cui il mandato (art. 398 CO) (sentenza del TF 4A_63/2016 del 10 ottobre 2016 consid. 5.2.1 con rinvii; E.F.Schmid, op. cit., n. 8d ad art. 163 e n. 18 ad art. 166; Hasenböhler, op. cit., n. 73 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 14 ad art. 163 e n. 33 ad art. 166; H.Schmid, in: Kurzkommentar ZPO, 2a ed., 2014, n. 18 ad art. 163 e n. 10 ad art. 166).\n4.2 Il diritto “relativo” di rifiuto di cooperare, teso ad evitare conflitti di coscienza e d'interesse, va motivato e reso verosimile (Messaggio n. 06.062, op. cit., pag. 6690; E.F.Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 8 ad art. 166) e meglio, per quanto attiene il cpv. 2, si tratta di rendere verosimile che il mantenimento del segreto è preminente rispetto all'accertamento della verità (E.F.Schmid, op. cit., n. 17 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 33 ad art. 166). Trattandosi dell'edizione di documenti, l'istante deve dal canto suo precisare, nel limite del possibile, con sufficiente chiarezza cosa produrre per non incorrere in una domanda d'investigazione o “fishing expedition”, che resta illegale (Trezzini, op. cit., n. 42 ad art. 160; E.F.Schmid, op. cit., n. 23 seg. ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 13 ad art. 160; Rüetschi, op. cit., n. 16 ad art. 160).\n5. La reclamante invoca la clausola di confidenzialità contenuta nel contratto di mandato da lei sottoscritto con ognuno dei propri clienti. Gli estratti dei suoi conti sottostavano appunto all'obbligo di riserbo e di segreto ivi sancito e che nei loro confronti si era impegnata a mantenere, in quanto potevano includere - fra l'altro - proprio il nome di quei clienti, con il rischio per lei di incorrere in possibili sanzioni civili (reclamo, pag. 2 in basso). In merito il Pretore ha rilevato che i clienti della reclamante erano società da lei amministrate e che i relativi nomi erano già emersi nel corso dell'udienza tenutasi il 21 marzo 2017 (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo)."}