{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-60_2018-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125260&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cd62db1a14133a62680919c7273366fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.04.2018 13.2017.60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione che obbliga un terzo a produrre documenti con la comminatoria delle sanzioni di legge in caso di rifiuto indebito a cooperare. 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SO.2017.150/CA.2017.6 (misure a protezione dell'unione coniugale e provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 20 febbraio 2017 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRA 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 23 maggio 2017 di RE 1 contro la decisione 11 maggio 2017 con cui il Pretore le ha ordinato di produrre gli estratti conto dei conti ad essa intestati per il periodo dal 1° gennaio 2015 ad oggi;\nritenuto\nin fatto: A. Con istanza 20 febbraio 2017 CO 1 ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord il marito RA 1, chiedendo l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale, già in via cautelare. L'istante ha fra l'altro chiesto il versamento, con effetto da ottobre 2016, di un contributo alimentare mensile di fr. 2'398.– (AF esclusi) per la figlia __________ e di uno per sé di entità ancora da definire.\nB. Tra le richieste di prova notificate all'udienza di discussione 21 marzo 2017, l'istante ha postulato l'edizione da RE 1 dei bilanci societari e degli estratti dei conti ad essa intestati per il periodo dal 1° gennaio 2015 ad oggi, allo scopo di determinare i redditi e le disponibilità finanziarie del marito. Il Pretore ha assegnato un termine per presentare le relative formali istanze di edizione di documenti, cui l'istante ha dato seguito il 3 aprile 2017.\nC. Con decisione 5 aprile 2017 il Pretore ha fissato a RE 1 un termine di 30 giorni per formulare eventuali osservazioni o produrre la documentazione richiesta.\nCon osservazioni 9 maggio 2017 RE 1 ha prodotto il bilancio e il conto economico relativo agli anni di esercizio 2015 e 2016. Si è per contro opposta alla produzione dei propri estratti conto avvalendosi del diritto di rifiuto a cooperare giusta l'art. 166 CPC. A suo dire, dagli stessi potevano emergere nomi di clienti e informazioni protette, sottostanti l'obbligo di riserbo cui era vincolata in forza del contratto di mandato che la legava a loro e che, se fosse stato leso, l'avrebbe esposta a danni economici.\nD. Con decisione 11 maggio 2017 il Pretore ha accolto l'istanza di edizione e ha fatto ordine a RE 1, nella persona del suo socio gerente RA 1, qui convenuto in causa, di produrre entro 20 giorni gli estratti conto dei conti a lei intestati per il periodo dal 1° gennaio 2015 ad oggi. L'ordine le è stato impartito con le relative comminatorie di legge conseguenti il rifiuto indebito a cooperare.\nE. Con reclamo 23 maggio 2017 RE 1 postula ora l'annullamento di questa decisione e la reiezione della domanda di edizione. In via subordinata chiede che l'istanza di edizione sia parzialmente ammessa nel senso che, per mantenere confidenziali gli estratti dei conti a lei intestati, l'accesso ai medesimi sia limitato al Pretore ad esclusione delle parti.\nIl reclamo non è stato notificato alle controparti.\nConsiderando\nin diritto: 1. L'art. 167 cpv. 3 CPC prevede l'impugnabilità delle decisioni emanate dal giudice nei confronti di un terzo che si rifiuta indebitamente di cooperare. In dottrina è dibattuto il tema a sapere se sia impugnabile solo la decisione che minaccia effettivamente quelle sanzioni oppure anche quella in cui il giudice si limita a ordinare la cooperazione, rispettivamente una determinata misura probatoria, senza prevedere sanzioni (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 17 ad art. 167; Hafner, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 4 ad art. 167; Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 28 ad art. 167; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 37 ad art. 167; Rüetschi, in: Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 20 ad art. 167). Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione (sentenza 5A_384/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 4.1).\nNella fattispecie in esame, la questione può restare irrisolta. In effetti con la decisione impugnata il Pretore ha disposto l'obbligo di cooperare a carico di RE 1, con la comminatoria sulle conseguenze di legge previste dall'art. 167 cpv. 1 CPC in caso di rifiuto indebito. Va pertanto riconosciuta l'ammissibilità del reclamo giusta l'art. 167 cpv. 3 CPC.\n2. Il giudizio impugnato, emesso in procedura sommaria (art. 248 lett. d e 271 lett. a CPC), è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 154 seg. CPC) che, in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello nel termine di dieci giorni.\nEssa è pervenuta a RE 1 il 15 maggio 2017 (cfr. reclamo, pag. 2 in alto che rinvia al doc. 2 allegato). Rimesso alla posta il 23 maggio 2017 (cfr. timbro postale sulla busta originale d'invio) il reclamo è così tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.\n3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b)."}