che la procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non essendo, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), le spese processuali sono fissate in fr. 250.– giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico del reclamante soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC); che, non essendo state raccolte osservazioni, non si pone invece la questione delle ripetibili. Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 2 maggio 2017 dell'RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali sono fissate in fr. 250.– e poste a carico del reclamante.