che, da questo punto di vista pertanto, comunicando al Pretore aggiunto - oltretutto senza particolari giustificazioni - la semplice intervenuta cessazione del suo mandato di rappresentanza e pretendendo la tassazione della sua nota professionale, il reclamante si è in pratica arrogato di una facoltà che non gli competeva nel senso di dare per implicita e scontata l'autorizzazione da parte di questo giudice; che, così stando le cose, non è dato a vedere perché al Pretore aggiunto si sarebbe dovuto rimproverare di avere respinto l'istanza di gratuito patrocinio 14 febbraio 2017 e la contestuale richiesta di tassazione 18 aprile 2017;