che, di fatto, con l'istanza 14 febbraio 2017 era chiesto che “la signora PI 1 è posta al beneficio del gratuito patrocinio, con esenzione delle spese processuali e copertura delle spese legali a favore dell'avv. __________” (pag. 9); che, ciò posto, in regime di gratuito patrocinio assurge al ruolo di patrocinatore d'ufficio il rappresentante legale che viene remunerato dal Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. a CPC), la cui scelta incombe al giudice e non già alla parte, che può - invero - limitarsi ad esprimere una propria preferenza non vincolante (art. 119 cpv. 2 seconda frase CPC; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2017, n. 26 ad art. 118 e n. 12 ad art. 119);