che con reclamo 2 maggio 2017 l'RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di accogliere integralmente l'istanza di gratuito patrocinio di PI 1 e di disporre il rinvio dell'incarto al Pretore aggiunto affinché proceda alla tassazione della citata nota d'onorario; che né PI 1 né la controparte sono state chiamate ad esprimersi; considerato in diritto: che giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo; che la domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l'art. 321 cpv.