{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-49_2017-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125133&nX40_KEY=4921586&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6cb9090e7e3d524eb09c8ab895edae7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 05.12.2017 13.2017.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diniego di gratuito patrocinio. 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La scelta del patrocinatore incombe al giudice, che deve preventivamente autorizzare anche l'eventuale interruzione della rappresentanza, pena il mancato riconoscimento del gratuito patrocinio\n\n\nche a ben vedere, in assenza di un reclamo della titolare del diritto all'assistenza giudiziaria, anche l'evocata lesione dell'art. 117 CPC imputata al Pretore aggiunto per non avere esaminato la documentazione a sostegno dell'istanza di gratuito patrocinio, segnatamente i presupposti di indigenza e di probabilità di successo (reclamo, pag. 6 n. 3), e la conseguente eccepita lesione del diritto di essere sentito per carente motivazione del giudizio pretorile (reclamo, pag. 5 seg. n. 2 e pag. 9 n. 4) risultano invero inammissibili;\nche, volendo da ciò prescindere, giova per il resto evidenziare che il reclamo sarebbe comunque votato all'insuccesso a fronte della pretestuosità delle censure sollevate nel merito e che non sono costitutive dei motivi giusta l'art. 320 CPC;\nche invano il reclamante contesta di avere presentato una richiesta di nomina di patrocinatore d'ufficio (reclamo, pag. 7 n. 4), rimproverando al Pretore aggiunto un giudizio arbitrario laddove non ha ritenuto possibile designare l'RE 1 quale patrocinatore d'ufficio a motivo della oramai già intervenuta cessazione del mandato conferitogli da PI 1;\nche, di fatto, con l'istanza 14 febbraio 2017 era chiesto che “la signora PI 1 è posta al beneficio del gratuito patrocinio, con esenzione delle spese processuali e copertura delle spese legali a favore dell'avv. __________” (pag. 9);\nche, ciò posto, in regime di gratuito patrocinio assurge al ruolo di patrocinatore d'ufficio il rappresentante legale che viene remunerato dal Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. a CPC), la cui scelta incombe al giudice e non già alla parte, che può - invero - limitarsi ad esprimere una propria preferenza non vincolante (art. 119 cpv. 2 seconda frase CPC; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2017, n. 26 ad art. 118 e n. 12 ad art. 119);\nche mal posta è pure ogni disquisizione volta ad escludere una modifica di persona, agente quale patrocinatore di PI 1, dall'avv. __________ - dipendente dello studio legale di cui il reclamante è titolare e, in subdelega del quale, è legittimata a rappresentarne i clienti - all'RE 1 (reclamo, pag. 8 n. 4);\nche in effetti il Pretore aggiunto ha lasciato aperta tale questione, limitandosi a sancire il principio secondo cui la tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore era subordinata alla preventiva ammissione al gratuito patrocinio della sua assistita, eventualità che in concreto non si realizzava a causa dell'oramai cessato rapporto di mandato in capo all'RE 1;\nche peraltro, diversamente da quanto lascia intendere il reclamante (reclamo, pag. 9 n. 4) e alla stessa stregua di un patrocinatore d'ufficio già designato (Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che un aspirante gratuito patrocinatore mira ad assolvere, va ritenuto che la revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito di un incarico di rappresentanza legale non sottostà all'art. 404 CO bensì alla preventiva autorizzazione del giudice;\nche, da questo punto di vista pertanto, comunicando al Pretore aggiunto - oltretutto senza particolari giustificazioni - la semplice intervenuta cessazione del suo mandato di rappresentanza e pretendendo la tassazione della sua nota professionale, il reclamante si è in pratica arrogato di una facoltà che non gli competeva nel senso di dare per implicita e scontata l'autorizzazione da parte di questo giudice;\nche, così stando le cose, non è dato a vedere perché al Pretore aggiunto si sarebbe dovuto rimproverare di avere respinto l'istanza di gratuito patrocinio 14 febbraio 2017 e la contestuale richiesta di tassazione 18 aprile 2017;\nche la procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non essendo, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), le spese processuali sono fissate in fr. 250.– giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico del reclamante soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);\nche, non essendo state raccolte osservazioni, non si pone invece la questione delle ripetibili.\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 2 maggio 2017 dell'RE 1 è inammissibile.\n2. Le spese processuali sono fissate in fr. 250.– e poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione (unitamente al reclamo 2 maggio 2017 alle parti in causa):\n|\n|\n– ; – ; – ;\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}