{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-49_2017-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125133&nX40_KEY=4921586&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6cb9090e7e3d524eb09c8ab895edae7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 05.12.2017 13.2017.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diniego di gratuito patrocinio. 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La scelta del patrocinatore incombe al giudice, che deve preventivamente autorizzare anche l'eventuale interruzione della rappresentanza, pena il mancato riconoscimento del gratuito patrocinio\n\n|\n|\n|\n||||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta del giudice: |\nWalser, presidente, |\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\nsedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc\navverso la decisione 19 aprile 2017 con cui il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza 14 febbraio 2017 di gratuito patrocinio di PI 1 e la domanda 18 aprile 2017 dell'RE 1 tesa alla tassazione della sua nota professionale;\nritenuto\nin fatto: che con istanza 14 febbraio 2017 PI 1 ha convenuto in giudizio il marito PI 2 chiedendo l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale, già in via cautelare, e l'ammissione al gratuito patrocinio inclusi i costi di rappresentanza nella persona dell'avv. __________;\nche a complemento della sua istanza di gratuito patrocinio il 9 marzo 2017 PI 1, tramite l'avv. __________, ha trasmesso alla Pretura il certificato d'uso per l'ammissione all'assistenza giudiziaria debitamente vidimato dal comune di domicilio;\nche con osservazioni 24 marzo 2017 anche PI 2 ha postulato l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale e il beneficio del gratuito patrocinio comprensivo delle spese di rappresentanza dell'PA 1;\nche in occasione delle udienze 24 marzo 2017 e 7 aprile 2017, e per l'istanza di modifica di provvedimenti cautelare dell'11 aprile 2017, PI 1 è stata assistita dall'RE 1, titolare dello studio legale dove è attiva l'avv. __________;\nche il 18 aprile 2017 l'RE 1 ha informato il Pretore aggiunto di non più rappresentare PI 1 e ha postulato la tassazione della nota d'onorario per le prestazioni legali svolte tra il 10 gennaio e il 10 aprile 2017, quantificate in complessivi fr. 3'853.40 (fr. 313.– di spese, fr. 3'255.– di onorario, fr. 285.40 di IVA all'8%);\nche con decisione 19 aprile 2017 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio presentata da PI 1 e ha parimenti respinto l'istanza con cui l'RE 1 chiedeva la tassazione della sua nota professionale;\nche con reclamo 2 maggio 2017 l'RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di accogliere integralmente l'istanza di gratuito patrocinio di PI 1 e di disporre il rinvio dell'incarto al Pretore aggiunto affinché proceda alla tassazione della citata nota d'onorario;\nche né PI 1 né la controparte sono state chiamate ad esprimersi;\nconsiderato\nin diritto: che giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;\nche la domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni;\nche nel caso concreto la decisione impugnata, notificata il 20 aprile 2017, è pervenuta al reclamante il giorno successivo, motivo per cui, spedito martedì 2 maggio 2017 (vista la festività del 1° maggio 2017), il reclamo in esame è per effetto dell'art. 142 cpv. 3 CPC tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;\nche il Pretore aggiunto ha evidenziato come, a prescindere da un'ipotesi di modifica di nominativo del patrocinatore dall'avv. __________ all'RE 1, di fatto la tassazione di una nota d'onorario fosse conseguente l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (decisione impugnata, pag. 1), istanza questa che non si poteva accogliere in virtù della oramai intervenuta cessazione del mandato conferito all'RE 1 (decisione impugnata, pag. 2), e, pertanto, di come non potesse nemmeno essere ammessa la tassazione della relativa nota d'onorario (decisione impugnata, pag. 2);\nche il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005);\nche, a differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d'ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121);\nche, pacifica l'intervenuta cessazione con effetto al 18 aprile 2017 del mandato di rappresentanza conferito allo studio legale dell'RE 1, per quanto si consideri “legittimato ad inoltrare il presente atto ricorsuale in quanto direttamente toccato dalla decisione del 19 aprile 2017” (reclamo, pag. 3 n. I/A) il reclamante non sostanzia affatto l'esistenza di circostanze eccezionali che gli consentano di insorgere a titolo personale contro la stessa;\nche, in difetto della legittimazione a ricorrere contro il diniego di gratuito patrocinio della sua ex assistita, il suo reclamo è quindi inammissibile;"}