Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 13 aprile 2017 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 30 marzo 2017 (inc. n. OR.2015.70) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullato e riformato come segue: “1. Ad PI 1 è riconosciuto un indennizzo di fr. 1'656.20.” 2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a carico di quest'ultima per fr. 350.–, mentre i restanti fr. 150.– sono a carico di PI 1. La reclamante rifonderà ad PI 1 fr. 300.– di ripetibili ridotte. 3. Notificazione: | | – ; – ; – . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.