La reclamante ottiene quindi causa vinta in relazione all'indennità per il dispendio di tempo (sopra, consid. 3.3), ma soccombe per quel che ne è dell'indennizzo per il costo delle fotocopie (sopra, consid. 3.2). In veste di terzo PI 1, resiste con successo sull'indennizzo delle fotocopie, ma perde in relazione all'indennità per il dispendio di tempo. 5. Le spese processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e, per quanto si è detto (sopra, consid. 4), sono poste per 7/10 a carico della reclamante e per il resto a carico della società terza PI 1.