Nondimeno, questo non esclude un indennizzo che compensi l'impegno del terzo cui è fatto ordine di produrre determinati documenti. Questi è invero tenuto a collaborare all'amministrazione della giustizia e si trova in una posizione processuale simile a quella di un teste, e non può pretendere di lucrare per questa sua collaborazione. Può però chiedere un'indennità che sia commisurata e proporzionata all'incomodo patito (II CCA 12.2005.152 del 12 maggio 2006 consid. 7, che rinvia a Cocchi/Trezzini, CPC/TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 10 ad art. 211). In concreto, davanti a questa Camera la reclamante propone un compenso orario di fr.