Il reclamo va quindi respinto. 3.3 In merito all'indennità attribuita dal Pretore aggiunto per compensare 4.85 ore di lavoro dedicate alla scansione, alla stampa, alla verifica e alla preparazione dei documenti raccolti e poi trasmessi (reclamo, pag. 3 n. 1d), la reclamante contesta la tariffa oraria di fr. 120.–. A suo dire, PI 1 non ha dimostrato di avere patito un mancato guadagno. Quel lavoro poteva d'altra parte essere svolto da un apprendista, legittimando quindi una tariffa oraria massima da riconoscere di fr. 30.– (reclamo, pag. 4 n. 1d). La critica è fondata.