1 e 3 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (LTG)). Inoltre, il giudice fissa un'indennità equa per la cooperazione di terzi (art. 28 cpv. 2 LTG). Sulla scorta dell'art. 32 LTG, il Consiglio di Stato ha poi stabilito le tasse di cancelleria fatturabili dalle autorità giudiziarie in fr. 1.– la pagina per ogni fotocopia, rispettivamente in fr. 0.50 se la fotocopia è effettuata di persona dal richiedente (art. 1 cpv. 1 n. 7 del Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie del 18 dicembre 2012 (RL 3.1.1.5.2)). 3.2 In merito al costo delle fotocopie, la reclamante reputa sproporzionato il costo di fr.