Jeandin, op. cit., n. 26-28 ad art. 160). L'art. 96 CPC lascia poi una competenza residua ai Cantoni per stabilire le tariffe per le spese giudiziarie (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 ad art. 95, n. 1, 2 e 6 ad art. 96; Schmid, op. cit., n. 72 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 40 e 42 ad art. 160). Il Canton Ticino ha stabilito che al testimone è versata un'indennità di fr. 50.– per mezza giornata e di fr. 100.– per la giornata intera, oltre le spese di trasferta (art. 28 cpv. 1 e 3 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (LTG)).