Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447). 1.2 La decisione con cui il giudice fissa l'indennità volta a compensare i costi di esecuzione di un'assunzione di prova, segnatamente un'edizione di documenti, non può però essere qualificata quale decisione finale o parte della decisione finale in quanto il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì si limita a indennizzare un terzo tenuto a cooperare all'assunzione delle prove (art. 160 cpv. 1 lett. a CPC), liquidando così una questione che si pone durante il corso dell'istruttoria. Diversamente da quanto disposto dall'art. 48 lett.