{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-42_2017-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=124281&nX40_KEY=4921591&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "500ddbe6ed6bf77cd674e4cda108c9ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 14.09.2017 13.2017.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione di indennizzo riconosciuto a un terzo che ha ottemperato ad un ordine di edizione di documenti. 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Quel lavoro poteva d'altra parte essere svolto da un apprendista, legittimando quindi una tariffa oraria massima da riconoscere di fr. 30.– (reclamo, pag. 4 n. 1d).\nLa critica è fondata. Certo, il terzo può pretendere che gli sia riconosciuto un indennizzo a titolo di mancato guadagno, è tuttavia necessario che questo sia effettivo (Higi, op. cit., n. 39 ad art. 160 e nota 49 con rinvii; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Schmid, op. cit., n. 70 ad art. 160, che esclude l'ipotesi di indennizzo di un teste secondo i criteri di fatturazione validi per il calcolo del suo onorario, e cita il caso di un medico cui è stato negato un rimborso in base alla tariffa della cassa malati). Ora, nel caso concreto il conteggio “Attività e addebiti del cliente” allestito da PI 1, cui rinvia la voce “Nostre prestazioni professionali come da dettaglio time sheet allegato” di cui alla fattura 23 settembre 2016 (nel fascicolo edizione documenti doc. II), rappresenta a tutti gli effetti la specifica della parcella d'onorario per le prestazioni lavorative svolte da A__________ (2.40 ore alla tariffa oraria di fr. 250.–), posta questa che il Pretore aggiunto ha stralciato (sopra, consid. 2.1), e da S__________ (4.85 ore alla tariffa oraria di fr. 120.–). Con la produzione dei documenti richiesti in edizione, PI 1 non è però stata chiamata a fornire una prestazione lavorativa che rientra nel suo ramo di attività societaria per la Pretura, e men che meno ad adempiere a un mandato professionale. L'obbligo di produrre quei documenti è, in effetti, semmai una conseguenza indiretta del rapporto contrattuale che l'aveva legata all'attrice. Invero poi, in assenza di elementi oggettivi, sulla base di mere allegazioni nemmeno l'ipotesi di annullamento e/o spostamento di precedenti impegni è costitutiva di un mancato guadagno (osservazioni PI 1, pag. 3 nel mezzo). Sicché, non trattandosi dell'assolvimento di un compito lavorativo e non essendovi riscontro del fatto che quelle ore sono andate effettivamente a scapito di ore da fatturare a un proprio cliente, il risarcimento di un onorario calcolato sulla base della tariffa applicabile a un mandato professionale configura a ben vedere il riconoscimento di un ingiustificato mancato guadagno e quindi, come tale, un eccesso del potere di apprezzamento da parte del primo giudice.\nNondimeno, questo non esclude un indennizzo che compensi l'impegno del terzo cui è fatto ordine di produrre determinati documenti. Questi è invero tenuto a collaborare all'amministrazione della giustizia e si trova in una posizione processuale simile a quella di un teste, e non può pretendere di lucrare per questa sua collaborazione. Può però chiedere un'indennità che sia commisurata e proporzionata all'incomodo patito (II CCA 12.2005.152 del 12 maggio 2006 consid. 7, che rinvia a Cocchi/Trezzini, CPC/TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 10 ad art. 211). In concreto, davanti a questa Camera la reclamante propone un compenso orario di fr. 30.– per le 4.85 ore di lavoro ammesse dal Pretore aggiunto. L'importo così proposto appare senz'altro equo e congruo, giacché non è solo in linea con la prassi (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 211), ma nel complesso è anche proporzionato - come rileva la reclamante - all'indennizzo complessivo di fr. 100.– che verrebbe corrisposto a un testimone resosi disponibile per un'intera giornata (sopra, consid. 3.1). Peraltro ben si può ritenere che anche il costo unitario di fr. 0.80 per fotocopia remunera comunque una parte di costo per il tempo effettivamente dedicato alla copiatura dei documenti. Entro questi termini pertanto, il reclamo merita accoglimento con conseguente riforma del giudizio impugnato.\n4. In definitiva, l'importo di fr. 2'127.60 riconosciuti dal Pretore aggiunto va ridotto a fr. 1'656.20 - a fronte della richiesta di riduzione a fr. 531.90 -, comprensivo del compenso per 1735 fotocopie al costo unitario di fr. 0.80 (sopra, consid. 3.2) e per 4.85 ore a fr. 30.– l'una (sopra, consid. 3.3), oltre l'8% di IVA.\nLa reclamante ottiene quindi causa vinta in relazione all'indennità per il dispendio di tempo (sopra, consid. 3.3), ma soccombe per quel che ne è dell'indennizzo per il costo delle fotocopie (sopra, consid. 3.2). In veste di terzo PI 1, resiste con successo sull'indennizzo delle fotocopie, ma perde in relazione all'indennità per il dispendio di tempo.\n5. Le spese processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e, per quanto si è detto (sopra, consid. 4), sono poste per 7/10 a carico della reclamante e per il resto a carico della società terza PI 1. Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG) ed è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Non avendo resistito al reclamo, i convenuti non possono per contro considerarsi soccombenti nel presente giudizio.\nIl vicendevole grado di soccombenza è altresì determinante per decidere sulle ripetibili. RE 1 rifonderà ad PI 1 fr. 300.– di ripetibili.\nPer i quali motivi,"}