{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-42_2017-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=124281&nX40_KEY=4921591&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "500ddbe6ed6bf77cd674e4cda108c9ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 14.09.2017 13.2017.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione di indennizzo riconosciuto a un terzo che ha ottemperato ad un ordine di edizione di documenti. 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Egli ha poi riconosciuto un'indennità di fr. 582.– (4.85 ore a fr. 120.–/l'una) a titolo di risarcimento per il tempo investito e dedicato alla raccolta del materiale da trasmettere. Di qui, un totale di fr. 2'127.60 (fr. 1'388.– + fr. 582.– oltre l'8% di IVA).\n3. La reclamante lamenta un eccesso di apprezzamento da parte del Pretore aggiunto in relazione all'indennizzo per il costo delle fotocopie, ritenendo corretto un costo unitario di fr. 0.20 per fotocopia in luogo dei 0.80 ritenuti. Reputa inoltre eccessiva l'indennità per il dispendio di tempo calcolata in base ad una tariffa di fr. 120.–/l'ora, essendo a suo dire sufficiente un rimborso orario di fr. 30.–. L'indennizzo massimo dovuto al terzo sarebbe quindi pari a fr. 531.90 (IVA già inclusa).\n3.1 Giusta l'art. 160 cpv. 1 CPC il terzo è tenuto a cooperare all'assunzione delle prove. In tal senso, se così richiesto, egli è chiamato a produrre i documenti indicatigli (art. 160 cpv. 1 lett. b CPC) e ha diritto a un adeguato indennizzo (art. 160 cpv. 3 CPC), diritto che dev'essere fatto valere nei confronti del tribunale, non nei confronti di una o di entrambe le parti (Schmid, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 68 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 38 ad art. 160; Jeandin, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 26-28 ad art. 160). L'adeguatezza (e dunque l'ammontare) dell'indennità è decisa dal giudice secondo il suo libero apprezzamento (Schmid, op. cit., n. 69 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 39 seg. ad art. 160; Jeandin, op. cit., n. 26-28 ad art. 160). Essa non comprende il rimborso di tutte le spese sopportate dal terzo, bensì è funzionale a un giudizio di equità che tiene conto di tutte le particolarità del caso concreto, e con la premessa che quei costi siano stati sostanziati (Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 41 ad art. 160; Jeandin, op. cit., n. 26-28 ad art. 160). L'art. 96 CPC lascia poi una competenza residua ai Cantoni per stabilire le tariffe per le spese giudiziarie (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 ad art. 95, n. 1, 2 e 6 ad art. 96; Schmid, op. cit., n. 72 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 40 e 42 ad art. 160).\nIl Canton Ticino ha stabilito che al testimone è versata un'indennità di fr. 50.– per mezza giornata e di fr. 100.– per la giornata intera, oltre le spese di trasferta (art. 28 cpv. 1 e 3 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (LTG)). Inoltre, il giudice fissa un'indennità equa per la cooperazione di terzi (art. 28 cpv. 2 LTG). Sulla scorta dell'art. 32 LTG, il Consiglio di Stato ha poi stabilito le tasse di cancelleria fatturabili dalle autorità giudiziarie in fr. 1.– la pagina per ogni fotocopia, rispettivamente in fr. 0.50 se la fotocopia è effettuata di persona dal richiedente (art. 1 cpv. 1 n. 7 del Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie del 18 dicembre 2012 (RL 3.1.1.5.2)).\n3.2 In merito al costo delle fotocopie, la reclamante reputa sproporzionato il costo di fr. 0.80 cadauna fatturato da PI 1: visti la grande quantità di copie considerate (1735) e il costo medio sul mercato di carta, toner e nolo per una fotocopiatrice, la cifra massima pretendibile per ogni pagina così riprodotta sarebbe di fr. 0.20 (reclamo, pag. 2 n. 1b). A comprova di ciò, la reclamante rinvia all'art. 1 cpv. 1 n. 7 del Regolamento del 18 dicembre 2012 concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie che stabilisce un costo unitario di fr. 0.50 per pagina di fotocopia se fatta personalmente presso l'autorità in questione, e all'art. 13 cpv. 2 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RS 173.713.162), che per grandi quantità di copie conteggia appunto un costo unitario di fr. 0.20 (reclamo, pag. 3 n. 1c).\nMa invano. Alla resa dei conti, i citati regolamenti pongono tutto sommato un costo minimo di fr. 0.20 e uno massimo di fr. 1.– per fotocopia. Di modo che, quand'anche per applicazione analogica, l'ipotesi di un eccesso di potere di apprezzamento andrebbe semmai affrontata qualora questi estremi fossero superati. Ciò che non è il caso in concreto, il Pretore aggiunto avendo ammesso il risarcimento delle spese per le complessive 1735 copie prodotte da PI 1 in esecuzione alla domanda di edizione, applicando un costo unitario di fr. 0.80 ciascuna. Sicché, quantificata in fr. 1'388.–, l'indennità così stabilita non è frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti o di un'applicazione errata del diritto. Il reclamo va quindi respinto."}