{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-42_2017-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=124281&nX40_KEY=4921591&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "500ddbe6ed6bf77cd674e4cda108c9ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 14.09.2017 13.2017.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione di indennizzo riconosciuto a un terzo che ha ottemperato ad un ordine di edizione di documenti. Libero potere di apprezzamento del giudice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 19:44:19", "Checksum": "8af26beffb3c680c58b788c0ecc900ae", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 14.09.2017 13.2017.42\nRegesto:\nReclamo contro decisione di indennizzo riconosciuto a un terzo che ha ottemperato ad un ordine di edizione di documenti. Libero potere di apprezzamento del giudice\n\n|\n|\n|\n||||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta del giudice: |\nWalser, presidente, |\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\nsedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2015.70 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 14 aprile 2015 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1 CO 2\n|\nchiedente la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 57'605.30 oltre interessi e di CO 2 al pagamento di fr. 142'427.30 oltre interessi;\ne ora sul reclamo 13 aprile 2017 di RE 1 contro la decisione 30 marzo 2017 con cui il Pretore aggiunto ha riconosciuto ad PI 1 un indennizzo di fr. 2'127.60 per la produzione di documenti chiesti in edizione;\nritenuto\nin fatto: A. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 14 aprile 2015 introdotta davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 57'605.30 oltre interessi e di CO 2 al pagamento di fr. 142'427.30 oltre interessi, importi percepiti asseritamente in modo indebito a titolo di pretese salariali e societarie da CO 1 tra il 6 ottobre 2010 e il 5 gennaio 2011, e da CO 2 tra il 5 gennaio 2011 e il 28 luglio 2011. I convenuti si sono opposti alla petizione e ne hanno chiesto la reiezione. Nello scambio degli allegati che ne è seguito, le parti hanno ribadito le loro antitetiche argomentazioni e richieste di giudizio.\nB. Con disposizione ordinatoria processuale 23 agosto 2016, il Pretore aggiunto ha statuito sui mezzi di prova. Egli ha così - fra l'altro - disposto l'edizione da parte di PI 1 di tutta la documentazione contabile e di ogni altro documento in suo possesso concernente RE 1 per il periodo dalla sua costituzione al 31 dicembre 2011.\nIl 26 settembre 2016 PI 1 ha prodotto la documentazione richiesta, allegando una distinta delle spese sostenute in esecuzione del citato ordine per un totale di fr. 4'071.60, corredata dei relativi giustificativi. Con osservazioni 12 ottobre 2016 la società attrice si è opposta al rimborso delle spese, ritenendo equo un importo massimo di fr. 435.– per fotocopie al costo di fr. 0.25 l'una. I convenuti non hanno formulato osservazioni.\nC. Con decisione 30 marzo 2017 il Pretore aggiunto ha riconosciuto ad PI 1 un importo di fr. 2'127.60 (fr. 1'388.– + fr. 582.–, oltre IVA all'8%) quale indennizzo per le spese sostenute in ordine all'edizione dei documenti richiesti.\nD. Con reclamo 13 aprile 2017 RE 1 chiede la riforma della decisione in oggetto, postulando che ad PI 1 sia riconosciuta un'indennità massima di fr. 531.90. Inoltre la reclamante protesta almeno fr. 520.– di spese e ripetibili per la presentazione del gravame.\nCon osservazioni 20 luglio 2017 PI 1 propone di respingere il reclamo. Dal canto loro, con osservazioni 24 agosto 2017, i convenuti si sono rimessi al giudizio di questa Camera.\nConsiderando\nin diritto: 1. L'indennizzo che il giudice riconosce al terzo tenuto a cooperare in applicazione dell'art. 160 segg. CPC è parte delle spese processuali di assunzione delle prove giusta l'art. 95 cpv. 2 lett. c CPC (Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n. 31 ad art. 160).\n1.1 Trattandosi di costi che, per finire, il giudice addosserà poi alle parti in causa (Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 38 ad art. 160), nei loro confronti la decisione di indennizzo costituisce una decisione in materia di spese, impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo (art. 110 CPC), a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447).\n1.2 La decisione con cui il giudice fissa l'indennità volta a compensare i costi di esecuzione di un'assunzione di prova, segnatamente un'edizione di documenti, non può però essere qualificata quale decisione finale o parte della decisione finale in quanto il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì si limita a indennizzare un terzo tenuto a cooperare all'assunzione delle prove (art. 160 cpv. 1 lett. a CPC), liquidando così una questione che si pone durante il corso dell'istruttoria. Diversamente da quanto disposto dall'art. 48 lett. b n. 7a LOG, del reclamo se ne occupa quindi la terza Camera civile del Tribunale d'appello in applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG.\n1.3 La decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il giorno 31 marzo 2017 ed è pervenuta alla stessa lunedì 3 aprile 2017. Rimesso alla posta il giorno 13 aprile 2017, il reclamo ossequia così il termine più breve di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) risultando, da questo punto di vista, senz'altro tempestivo e ammissibile. Parimenti dicasi (art. 322 cpv. 2 CPC), a fronte della notifica del reclamo 11 luglio 2017 e - trattandosi di procedura ordinaria - della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie estive (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), delle osservazioni 20 luglio 2017 del terzo PI 1 e dello scritto 24 agosto 2017 dei convenuti.\n2. Giusta l'art. 320 CPC, con il reclamo si possono censurare l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b)."}