Le spese processuali sono a carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Non essendo state raccolte osservazioni al reclamo, non si pone la questione delle ripetibili. Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 13 aprile 2017 di RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.