3: art. 4 lett. a cifra 1 e 2) - il teste è rientrato a Milano con un biglietto per il treno TILO in 2° classe acquistato a Lugano al costo di Euro 15.46. E, diversamente da quanto lascia intendere la reclamante (reclamo, pag. 5 n. 3b), di queste risultanze vi è oggettivo riscontro nei giustificativi che accompagnano la richiesta di rimborso 21 febbraio 2017. D'altra parte, a fronte dei pernottamenti a Milano, il riconoscimento del pasto principale in quella città non può seriamente considerarsi iniquo. Sicché anche da questo punto di vista il reclamo è da respingere. 6. Le spese processuali sono a carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106 cpv.