18.– per quello consumato a Lugano). A detta del primo giudice però la maggior spesa era compensata dal minor costo del treno in rapporto alla spesa che, per il medesimo tragitto, l'acquisto di biglietti FFS in 1° classe avrebbe comportato (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo). Questa sua conclusione è senz'altro sostenibile, se solo si pensa che a fronte di Euro 33.– dovuti per il viaggio in treno EC in 1° classe Milano/Lugano - classe di per sé ammessa secondo il regolamento per i dipendenti dello Stato per trasferte in treno (sopra, consid. 3: art. 4 lett.