La reclamante considera particolarmente indicativa la mancata produzione agli atti del biglietto di andata in treno da Roma a Milano che - diversamente dai tentativi di chiarimento proposti dalla controparte - il teste nemmeno aveva provato a giustificare. A detta della reclamante, questo dimostra a maggior ragione che quel teste era a Milano per altri motivi e, quindi, che non erano date le condizioni per risarcirgli tanto i pernottamenti quanto le trasferte in treno Roma/Milano e Milano/Roma (reclamo, pag. 3 n. 2c).