Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 ad art. 95, n. 1, 2 e 6 ad art. 96), questi ultimi sono liberi di emanare norme di concretizzazione in merito all'indennità da versare ai testimoni (Schmid, op. cit., n. 72 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 42 ad art. 160). Il Canton Ticino, all'art. 28 cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (LTG), ha stabilito che al testimone è versata un'indennità di fr. 50.– per mezza giornata e di fr. 100.– per la giornata intera.