2.2 La reclamante rimprovera al primo giudice un eccesso del potere di apprezzamento, laddove ha riconosciuto l'indennità per i pernottamenti a Milano e per le spese di viaggio (reclamo, pag. 2 segg. n. 2). Lamenta poi un'errata applicazione del diritto in relazione al rimborso per i pasti principali, e quantifica, per finire in fr. 60.40 l'indennizzo massimo dovuto al teste. 3. Giusta l'art. 160 cpv. 1 lett. a CPC il testimone è tenuto a cooperare all'assunzione delle prove e ha diritto a un adeguato indennizzo (art. 160 cpv. 3 CPC). Tale diritto deve essere fatto valere nei confronti del tribunale, non nei confronti di una o di entrambe le parti (Schmid, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.