{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-41_2017-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=124279&nX40_KEY=4710947&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f36f897c4cac5d0cbebebd5731d8af7c"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["13.2017.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 14.09.2017 13.2017.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione di indennizzo riconosciuto ad un teste. 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Va poi tenuto conto che il teste non era in grado di valutare la durata della testimonianza, e di conseguenza la riservazione del viaggio di rientro per il medesimo giorno poteva facilmente trasformarsi in un'inutile spesa. Anche il fatto di essere giunto a Milano il giorno precedente l'udienza - privilegiando così la certezza di essere puntuale - non può certo essere considerato irragionevole. E questo basta a rendere inconsistente l'obiezione della reclamante.\n4.6 Tutto ciò ritenuto, ne consegue che la decisione di riconoscere ad __________ un'indennità di Euro 147.84 per il pernottamento a Milano e di Euro 159.66 di costi di viaggio in treno e taxi, non è frutto di un eccesso del potere di apprezzamento del Pretore aggiunto. Al riguardo il reclamo va così respinto.\n5. La reclamante contesta poi il rimborso di Euro 63.37 per pasti principali a Milano e a Lugano: egli reputa ammissibile un indennizzo di fr. 18.– per il pasto principale consumato a Lugano lo stesso giorno dell'audizione, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato (reclamo, pag. 4 n. 3a). In proposito, il Pretore aggiunto ha evidenziato che la spesa per pasti principali di Euro 63.37 (correttamente Euro 62.37: Euro 38.50 a Milano ed Euro 23.87 a Lugano) superava in effetti l'importo complessivo di fr. 43.– riconoscibile in base al citato regolamento (fr. 25.– per il pasto consumato a Milano, quindi fuori cantone; e fr. 18.– per quello consumato a Lugano). A detta del primo giudice però la maggior spesa era compensata dal minor costo del treno in rapporto alla spesa che, per il medesimo tragitto, l'acquisto di biglietti FFS in 1° classe avrebbe comportato (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo). Questa sua conclusione è senz'altro sostenibile, se solo si pensa che a fronte di Euro 33.– dovuti per il viaggio in treno EC in 1° classe Milano/Lugano - classe di per sé ammessa secondo il regolamento per i dipendenti dello Stato per trasferte in treno (sopra, consid. 3: art. 4 lett. a cifra 1 e 2) - il teste è rientrato a Milano con un biglietto per il treno TILO in 2° classe acquistato a Lugano al costo di Euro 15.46. E, diversamente da quanto lascia intendere la reclamante (reclamo, pag. 5 n. 3b), di queste risultanze vi è oggettivo riscontro nei giustificativi che accompagnano la richiesta di rimborso 21 febbraio 2017. D'altra parte, a fronte dei pernottamenti a Milano, il riconoscimento del pasto principale in quella città non può seriamente considerarsi iniquo. Sicché anche da questo punto di vista il reclamo è da respingere.\n6. Le spese processuali sono a carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Non essendo state raccolte osservazioni al reclamo, non si pone la questione delle ripetibili.\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 13 aprile 2017 di RE 1 è respinto.\n2. Le spese processuali, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione (unitamente al reclamo 13 aprile 2017 alla controparte e al teste __________):\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}