{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-41_2017-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=124279&nX40_KEY=4921591&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f36f897c4cac5d0cbebebd5731d8af7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 14.09.2017 13.2017.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione di indennizzo riconosciuto ad un teste. 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L'adeguatezza (e dunque l'ammontare) dell'indennità è decisa dal giudice secondo il suo libero apprezzamento (Schmid, op. cit., n. 69 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 39 seg. ad art. 160; Jeandin, op. cit., n. 26-28 ad art. 160). Essa non comprende il rimborso di tutte le spese sopportate dal terzo, bensì è funzionale a un giudizio di equità che tiene conto di tutte le particolarità del caso concreto, e con la premessa che quei costi siano stati sostanziati (Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 41 ad art. 160; Jeandin, op. cit., n. 26-28 ad art. 160). Richiamato l'art. 96 CPC, che lascia una competenza residua ai Cantoni per stabilire le tariffe per le spese giudiziarie (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 ad art. 95, n. 1, 2 e 6 ad art. 96), questi ultimi sono liberi di emanare norme di concretizzazione in merito all'indennità da versare ai testimoni (Schmid, op. cit., n. 72 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 42 ad art. 160).\nIl Canton Ticino, all'art. 28 cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (LTG), ha stabilito che al testimone è versata un'indennità di fr. 50.– per mezza giornata e di fr. 100.– per la giornata intera. Inoltre il testimone ha diritto all'indennità di trasferta se ciò gli cagiona spese rilevanti, applicandosi al riguardo e per analogia le disposizioni per i dipendenti dello Stato (art. 28 cpv. 3 LTG). E, in particolare, secondo il Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato (RL 2.5.4.4.1) entrano in considerazione il rimborso di spese di viaggio (trasporti pubblici o privati a dipendenza del caso: art. 4 lett. a cifra 1 e 2), dei pasti principali (fr. 18.– nel cantone e fr. 25.– fuori cantone: art. 5 cpv. 1) e dei pernottamenti (al massimo fr. 150.–: art. 5 cpv. 3).\n4. La reclamante imputa al Pretore aggiunto un eccesso di potere di apprezzamento nella determinazione del rimborso della spesa di Euro 147.84 per i due pernottamenti a Milano e di Euro 159.66 per trasferimenti in treno e taxi (Euro 33.– Milano/Lugano, Euro 15.46 Lugano/Milano, Euro 7.20 taxi, Euro 104.– Milano/Roma).\n4.1 L'interessata rileva che il costo di Euro 147.84 per i pernottamenti a Milano non sono stati personalmente fatturati al teste __________, bensì alla società __________ (reclamo, pag. 2 seg. n. 2a). Ma invano. Il Pretore aggiunto ha evidenziato che la richiesta di rimborso riguarda i costi legati all'audizione di quel teste a Lugano il giorno 18 gennaio alle ore 14:00, tenuto conto del suo domicilio a Roma. E, in tal senso, la fattura emessa il 19 gennaio 2017 dal relativo albergo indica pacificamente “__________, Camera __________, Soggiorno dal 17/01/2017 al 19/01/2017 2gg.”. Sicché, a prescindere dalle altre indicazioni sulla fattura, tale costo è indubbiamente legato alla persona del teste in questione e alla sua presenza a Milano durante quei giorni, in concomitanza dell'udienza alla quale ha partecipato.\n4.2 Obietta invero la reclamante che, proprio perché la fattura era stata emessa a carico di quella società, ben dimostra che il teste si trovava e soggiornava a Milano per propri interessi e questioni lavorative (reclamo, pag. 2 n. 2.b). Tuttavia, come già evidenziato (sopra, consid. 4.1), determinante non sono le modalità con cui si provvede a saldare un esborso, bensì la titolarità di quella specifica spesa che, da un profilo oggettivo, appare giustificata e ragionevole.\n4.3 La reclamante considera particolarmente indicativa la mancata produzione agli atti del biglietto di andata in treno da Roma a Milano che - diversamente dai tentativi di chiarimento proposti dalla controparte - il teste nemmeno aveva provato a giustificare. A detta della reclamante, questo dimostra a maggior ragione che quel teste era a Milano per altri motivi e, quindi, che non erano date le condizioni per risarcirgli tanto i pernottamenti quanto le trasferte in treno Roma/Milano e Milano/Roma (reclamo, pag. 3 n. 2c). Ma, non se ne vede il motivo, poiché non è contestato che il teste risieda a Roma e che, per finire, sostanzialmente la mancata produzione del biglietto del treno Roma/Milano si traduce in un minor indennizzo.\n4.4 Rileva la reclamante che socio di maggioranza della società __________ è lo stesso convenuto CO 2 e che, pertanto, la spesa non può essere caricata alle parti in causa (reclamo, pag. 3 n. 2d). L'argomento è però inconsistente e pretestuoso. Basti al riguardo ricordare che né quella società - persona giuridica a sé stante - né il teste __________ sono parti in causa."}