{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-41_2017-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=124279&nX40_KEY=4921591&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f36f897c4cac5d0cbebebd5731d8af7c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 14.09.2017 13.2017.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione di indennizzo riconosciuto ad un teste. 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OR.2015.70 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 14 aprile 2015 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1 CO 2\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nchiedente la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 57'605.30 oltre interessi e di CO 2 al pagamento di fr. 142'427.30 oltre interessi;\ne ora sul reclamo 13 aprile 2017 di RE 1 contro la decisione 30 marzo 2017 con cui il Pretore aggiunto ha riconosciuto al teste __________ un indennizzo di Euro 369.87;\nritenuto\nin fatto: A. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 14 aprile 2015 introdotta davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 57'605.30 oltre interessi e di CO 2 al pagamento di fr. 142'427.30 oltre interessi, importi percepiti asseritamente in modo indebito a titolo di pretese salariali e societarie da CO 1 tra il 6 ottobre 2010 e il 5 gennaio 2011, e da CO 2 tra il 5 gennaio 2011 e il 28 luglio 2011. I convenuti si sono opposti alla petizione e ne hanno chiesto la reiezione. Nello scambio degli allegati che ne è seguito, le parti hanno ribadito le loro antitetiche argomentazioni e richieste di giudizio.\nB. Pendente l'istruttoria, il 18 gennaio 2017 il Pretore aggiunto ha proceduto all'audizione del teste __________. In coda alla testimonianza, il teste ha preannunciato la sua intenzione di chiedere il rimborso dei costi causati dalla trasferta. Con domanda 21 febbraio 2017 egli ha quindi chiesto l'importo di Euro 369.87 quale rimborso delle spese sostenute. Con osservazioni 9 marzo 2017 l'attrice ha riconosciuto la rifusione dei costi limitatamente a fr. 67.–. Il 24 marzo 2017, i convenuti hanno dal canto loro avvallato l'indennizzo così come richiesto dal teste.\nC. Con decisione 30 marzo 2017 il Pretore aggiunto ha riconosciuto ad __________, nel suo ruolo di testimone e come da lui documentato, un'indennità di Euro 369.87 per spese di trasferta, comprensive di pernottamento, viaggio in treno, taxi e pasti principali.\nD. Con reclamo 13 aprile 2017 RE 1 chiede la riforma della precitata decisione nel senso che al teste __________ sia riconosciuto un indennizzo massimo di fr. 60.40. Inoltre la reclamante protesta almeno fr. 520.– di spese e ripetibili per la presentazione del gravame.\nIl reclamo non è stato notificato né alla controparte né al teste __________.\nConsiderando\nin diritto: 1. L'indennizzo che il giudice riconosce al terzo tenuto a cooperare in applicazione dell'art. 160 segg. CPC è parte delle spese processuali di assunzione delle prove giusta l'art. 95 cpv. 2 lett. c CPC (Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n. 31 ad art. 160).\n1.1 Trattandosi di costi che, per finire, il giudice addosserà poi alle parti in causa (Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 38 ad art. 160), nei loro confronti la decisione di indennizzo costituisce una decisione in materia di spese, impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo (art. 110 CPC), a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447).\n1.2 La decisione con cui il giudice fissa l'indennità dovuta al testimone non può però essere qualificata quale decisione finale o parte della decisione finale in quanto il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì si limita a indennizzare un terzo tenuto a cooperare all'assunzione delle prove (art. 160 cpv. 1 lett. a CPC), liquidando così una questione che si pone durante il corso dell'istruttoria. Di conseguenza, diversamente da quanto disposto dall'art. 48 lett. b cifra 7a LOG, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d'appello in applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG.\n1.3 La decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il giorno 31 marzo 2017 ed è pervenuta alla stessa lunedì 3 aprile 2017. Rimesso alla posta il giorno 13 aprile 2017, il reclamo ossequia così il termine più breve di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) risultando, da questo punto di vista, senz'altro tempestivo e ammissibile.\n2. Giusta l'art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\n2.1 Il Pretore aggiunto ha evidenziato che il teste limitava la sua richiesta alla rifusione delle spese causate dalla trasferta. Considerati il suo domicilio a Roma e che l'audizione era stata fissata a Lugano il 18 gennaio 2017 alle ore 14:00, protrattasi per finire per tre ore circa, il primo giudice ha ritenuto giustificato e corretto il rimborso dei due pernottamenti a Milano (Euro 147.84), dei costi di viaggio in treno Milano/Lugano, Lugano/Milano, Milano/Roma e taxi (Euro 159.66) e delle spese per i pasti consumati a Milano e Lugano (Euro 63.37), riconoscendo quindi complessivamente un'indennità di Euro 369.87.\n2.2 La reclamante rimprovera al primo giudice un eccesso del potere di apprezzamento, laddove ha riconosciuto l'indennità per i pernottamenti a Milano e per le spese di viaggio (reclamo, pag. 2 segg. n. 2). Lamenta poi un'errata applicazione del diritto in relazione al rimborso per i pasti principali, e quantifica, per finire in fr. 60.40 l'indennizzo massimo dovuto al teste."}