L'invio raccomandato è tuttavia ritornato al Pretore aggiunto per mancato ritiro (scritto 24 aprile 2017 Pretore aggiunto/Tribunale d'appello). Approccio questo noncurante e che RE 1 ha altresì riservato alla prima richiesta di anticipo spese per il reclamo, ritornata alla cancelleria di questa Camera il 9 maggio 2017. Di modo che, neppure alla luce di questi sviluppi, potrebbe giustificarsi un ipotesi di confronto con un annullamento della decisione impugnata e un rinvio al primo giudice per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). Per il Pretore aggiunto resta evidentemente impregiudicata la facoltà di revoca della multa, laddove ne ritenesse dati i presupposti.