Invero poi, il divieto di nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC) non avrebbe comunque consentito di ritenere che, fissando quella multa, il Pretore aggiunto era tutto sommato incorso in un abuso o in un eccesso del suo potere di apprezzamento. Non potendosi, una volta ancora, individuare elementi a sostegno di un accertamento manifestamente errato nei fatti o di un'errata applicazione del diritto, la decisione impugnata sarebbe quindi stata ad ogni modo confermata.