Ma invano. Certo la circostanza evocata è evidentemente tragica e, come tale, merita assoluto e ampio rispetto per le persone coinvolte. Nondimeno, a sostegno della motivazione da lui invocata, l'interessato fornisce una spiegazione generica e limitata, non circostanziata e sprovvista di ogni minimo riferimento concreto. E questo non consente di ricondurla ad un preciso e tangibile contesto, né definisce un quadro chiaro dell'accaduto. Invero poi, il divieto di nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv.