Ciò detto, pacifica la sua mancata comparsa all'udienza così fissata, l'interessato non pretende nemmeno di avere in quella sede preventivamente o contestualmente tentato di giustificare la sua assenza. Il Pretore aggiunto ha pertanto correttamente ritenuto a verbale che “il teste non è comparso e non ha giustificato la sua assenza” (decisione impugnata, pag. 1). In virtù del margine di apprezzamento di cui disponeva il primo giudice ha quindi optato per la multa disciplinare, stabilendone l'ammontare in fr. 250.–, cifra che rientra nei parametri posti dall'art. 167 cpv.